Elezioni comunali 2024 : ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

Pubblicata il 01/06/2024
Dal 01/06/2024 al 11/06/2024

Elezioni comunali 2024 : ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI
Si ricorda che :
 
Nelle elezioni comunali, l’attribuzione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall’Adunanza dei presidenti delle sezioni, composta dai presidenti delle prime cinque sezioni elettorali del comune e presieduta dal presidente della prima sezione.
1 Se qualche presidente non può partecipare, è sostituito dal vice presidente del rispettivo ufficio di sezione.
2 L’Adunanza è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei componenti.
3 In materia di ordine pubblico, il presidente dell’Adunanza esercita poteri analoghi a quelli attribuiti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Tra l’altro, può espellere chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni.
L’Adunanza si riunisce nella sede del comune nella giornata di lunedì o, al più tardi, entro il martedì, e si avvale per i compiti di segreteria dell’ufficio elettorale comunale.
4 Nella sala in cui l’Adunanza si riunisce possono entrare, al fine di assistere alle relative operazioni, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Possono, inoltre, entrare: a) gli ufficiali giudiziari, per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni; b) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.
I delegati delle liste dei candidati possono designare presso l’Adunanza due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente.
5 La designazione deve essere effettuata in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata.
La designazione dei rappresentanti di lista presso l’Adunanza è presentata alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione  e deve essere trasmessa al presidente dell’Adunanza prima dell’inizio delle operazioni di assegnazione dei seggi.
Il presidente dell’Adunanza verifica la regolarità dell’atto di designazione, tenendo presente che:
 a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
b) la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti sopra indicati;
 c) l’autenticazione [come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445] deve essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del citato d.P.R;
 d) il rappresentante designato deve essere elettore del comune.
 8 Quando tali condizioni non sussistono o non sono comprovate, la persona designata non può essere ammessa ad assistere alle operazioni.
 I rappresentanti di lista non fanno parte dell’Adunanza e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei termini e nei modi indicati.
Della loro designazione e della loro effettiva presenza nel corso delle operazioni viene dato atto nel verbale.
 
https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/elezioni2024/doc_amm_2024_e/procedura_ordinaria/allegati/Operazioni_Adunanza.pdf

 
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